PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E SISMICA DEGLI EDIFICI
Cos'è:
Il Superbonus 110% è la detrazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio (DL 34/2020), che vuole perseguire il duplice obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche (Ecobonus) e sismiche (Sismabonus) del patrimonio edilizio esistente e contribuire al rilancio del settore edile.
Validità:
La detrazione si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021 (fino al 30 giugno 2022 per IACP) e si configura come una detrazione IRPEF o IRES calcolata in 5 quote annuali di pari importo. Il contribuente può scegliere di trasformare la detrazione in credito di imposta di pari importo e utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari. In alternativa, il contribuente può optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Il contributo è anticipato dal fornitore che effettua gli interventi, che recupera un credito di imposta del 110% cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Sono previste delle limitazioni, per maggiori informazioni clicca su:
Agenzia delle Entrate
Chi sono i beneficiari:
- Condomìni;
- Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari – limitatamente all’ecobonus 110%, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Le unità immobiliari escluse:
- A/1: Abitazioni di tipo signorile;
- A/8: Abitazioni in ville;
- A/9: Castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
Focus Ecobonus - interventi incentivati:
Isolamento delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate per almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno.
Modifiche alle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria di tipo:
- Caldaia a condensazione ad acqua con efficienza pari ad almeno la classe A ;
- Pompe di calore e sistemi ibridi, eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- Impianti di microcogenerazione;
- Collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria;
- Teleriscaldamento (ammesso unicamente per edifici in comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione alle norme Europee nei confronti degli obblighi sulle emissioni di PM10).
Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, di tipo a:
- Caldaia a condensazione ad acqua con efficienza pari ad almeno la classe A ;
- Pompe di calore e sistemi ibridi, eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- Impianti di microcogenerazione;
- Collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria;
- Teleriscaldamento (ammesso unicamente per edifici in comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione alle norme Europee nei confronti degli obblighi sulle emissioni di PM10).
Un’ulteriore specifica riguarda gli edifici storici vincolati: nel caso in cui la costruzione sia vincolata ai sensi del D.Lgs 42/2012 e risulti impossibile eseguire un intervento principale, il Decreto consente di ottenere il 110% anche con i soli interventi subordinati previsti nell’Ecobonus in Legge di Bilancio.
Il Superbonus 110% si può applicare anche a interventi di demolizione e ricostruzione, per i quali si attuano i lavori compresi negli interventi principali (Art. 19 comma 1) e subordinati (Art.19 comma 2).
Focus Ecobonus - Come ottenere l'incentivo
Requisiti per l'accesso
- rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
- miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
- redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente, secondo quanto disposto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.
Per maggiori informazioni
Guida Agenzia delle Entrate
Enea